lunedì 17 novembre 2014

Non configurabilità servitù di parcheggio

La Suprema Corte ha recentemente affermato, ribadendo un principio già sostenuto, che il parcheggio di autovetture non può concretare un potere di fatto inquadrabile nel contenuto del diritto di servitù. 
Il parcheggio di autovetture costituisce manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, del quale difetta la "realitas", intesa come inerenza al fondo dominante dell'utilità, così come al fondo servente del peso, mentre la mera "commoditas" di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedano al fondo (anche numericamente limitate) non può in alcun modo integrare gli estremi della utilità inerente al fondo stesso, risolvendosi, viceversa, in un vantaggio affatto personale dei proprietari.
Cass. Civ., Sez. II, 06/11/2014, n. 23708



martedì 4 novembre 2014

Riserva di proprietà immobile adibito ad alloggio portiere

La Corte di Cassazione ha chiarito che solo l’atto di costituzione del condominio può riservare alla proprietà esclusiva di un condomino parti che, invece, dovrebbero considerarsi comune ai sensi dell’art. 1117 c.c..
Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 17494 del 31/07/2014

mercoledì 22 ottobre 2014

Ripartizione spese consumo acqua

In mancanza di contatori per ogni singola unità immobiliare, la ripartizione delle spese afferenti la bolletta dell'acqua deve essere effettuata ai sensi dell’art. 1123, comma I, c.c., in base a valori millesimali delle singole proprietà. La delibera assembleare che adotta diverso criterio risulta viziata, per intrinseca irragionevolezza del criterio seguito.
Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 17557 del 01/08/2014

martedì 21 ottobre 2014

Condizionatori facciata decoro architettonico

La Cassazione ha affermato che il condizione posto sulla facciata dell'edificio condominiale costituisce innovazione vietata ai sensi dell'art. 1120 c.c., anche laddove vi sia autorizzazione in sanatoria alla loro installazione, ogniqualvolta la loro presenza alteri non solo le linee architettoniche  ma si rifletta negativamente sull’aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l’edificio.
 Cassazione Civ., Sez. II, sentenza 06/10/2014 n. 20985

mercoledì 15 ottobre 2014

Sottotetto

La seconda Sezione della Corte di Cassazione ha ribadito come la natura del sottotetto di un edificio sia determinata dal titoli e, solo quando questo manchi, questo può ritenersi comune, ove risulti in concreto, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, oggettivamente destinato, anche solo potenzialmente, all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune. 
Il sottotetto, invece, deve considerarsi pertinenza esclusiva dell'appartamento sito all'ultimo piano ogniqualvolta assolva alla funzione di isolare e proteggere l'appartamento medesimo dal caldo, dal freddo e dall'umidità, tramite la creazione di una camera d'aria e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo. 
CASS. CIV., SEZ. II, 10/09/2014, N. 19094

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lunedì 13 ottobre 2014

Ciascun condomino può agire a tutela del bene comune

Con la decisione in esame la Corte di Cassazione ha ribadito il principio, già più volte affermato in passato, secondo il quale ciascun condomino può agire a tutela del bene comune.
Richiamando una precedente sentenza (Cass. 06/07/1994 n. 6699), la Corte ha affermato che ciascun condomino convenuto in rivendica può stare autonomamente in giudizio, non occorrendo alcuna integrazione del contraddittorio, salva l'ipotesi che il condomino convenuto eccepisca la titolarità esclusiva del bene stesso, dovendosi in tal caso consentire a tutti gli altri condomini di confutare tale assunto.
Cass. 06/10/2014 n. 20990

martedì 7 ottobre 2014

Infiltrazioni lastrico solare ripartizione oneri risarcitori

In caso di danni cagionati all’appartamento sottostante per le infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico solare, l’asserita inerzia colpevole del condominio danneggiato non può certo avere esonerato il proprietario esclusivo del lastrico solare dall’obbligo di manutenzione, dovendosi ritenere che, in caso di lastrico solare, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dall’art. 1126 c.c., vale a dire, i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei due terzi, ed il titolare della proprietà superficiaria o dell'uso esclusivo, in ragione delle altre utilità, nella misura del terzo residuo.
Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 16693 del 22 luglio 2014