In caso di danni cagionati all’appartamento sottostante per le infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico solare, l’asserita inerzia colpevole del condominio danneggiato non può certo avere esonerato il proprietario esclusivo del lastrico solare dall’obbligo di manutenzione, dovendosi ritenere che, in caso di lastrico solare, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dall’art. 1126 c.c., vale a dire, i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei due terzi, ed il titolare della proprietà superficiaria o dell'uso esclusivo, in ragione delle altre utilità, nella misura del terzo residuo.
Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 16693 del 22 luglio 2014
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