Con la decisione in esame la Corte di Cassazione ha ribadito il principio, già più volte affermato in passato, secondo il quale ciascun condomino può agire a tutela del bene comune.
Richiamando una precedente sentenza (Cass. 06/07/1994 n. 6699), la Corte ha affermato che ciascun condomino convenuto in rivendica può stare autonomamente in giudizio, non occorrendo alcuna integrazione del contraddittorio, salva l'ipotesi che il condomino convenuto eccepisca la titolarità esclusiva del bene stesso, dovendosi in tal caso consentire a tutti gli altri condomini di confutare tale assunto.
Cass. 06/10/2014 n. 20990
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