sabato 22 novembre 2014

Regolamento di condominio per relationem

Deve ritenersi che la previsione, nel contratto di compravendita di un’unità immobiliare di un fabbricato, dell’obbligo dell’acquirente di rispettare il regolamento di condominio che l’alienante si sia impegnato a predisporre, attraverso un mandato ad hoc, come non vale a conferire a quest’ultimo il potere di redigere un qualsiasi regolamento, così non può valere come approvazione di un regolamento allo stato inesistente, perché è solo il concreto richiamo nel singolo atto, d’acquisto ad un determinato regolamento già esistente che consente di considerare quest’ultimo come facente parte, per relationem, di tale atto. Non è pertanto sufficiente a vincolare l’acquirente il rilascio, da parte di questo, di un ampio mandato al venditore di adottare il regolamento, con l’obbligo di accettarlo e di sottomettersi ad esso.
Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 19346 del 12/09/2014


lunedì 17 novembre 2014

Non configurabilità servitù di parcheggio

La Suprema Corte ha recentemente affermato, ribadendo un principio già sostenuto, che il parcheggio di autovetture non può concretare un potere di fatto inquadrabile nel contenuto del diritto di servitù. 
Il parcheggio di autovetture costituisce manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, del quale difetta la "realitas", intesa come inerenza al fondo dominante dell'utilità, così come al fondo servente del peso, mentre la mera "commoditas" di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedano al fondo (anche numericamente limitate) non può in alcun modo integrare gli estremi della utilità inerente al fondo stesso, risolvendosi, viceversa, in un vantaggio affatto personale dei proprietari.
Cass. Civ., Sez. II, 06/11/2014, n. 23708



martedì 4 novembre 2014

Riserva di proprietà immobile adibito ad alloggio portiere

La Corte di Cassazione ha chiarito che solo l’atto di costituzione del condominio può riservare alla proprietà esclusiva di un condomino parti che, invece, dovrebbero considerarsi comune ai sensi dell’art. 1117 c.c..
Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 17494 del 31/07/2014