mercoledì 8 giugno 2016

Ripartizione spese infiltrazioni lastrico solare.

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione sono tornate a chiarire la natura della responsabilità, e la conseguente ripartizione degli oneri, in caso di infiltrazioni provenienti dal lastrico solare.
I giudici di Piazza Cavour hanno distinto la posizione del proprietario del lastrico solare ovvero di chiunque altro ne abbia l'uso ed il godimento esclusivo, da quella del Condominio. In capo al primo grava l'onere di custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., il secondo è, invece, tenuto a compiere gli atti conservativi e di manutenzione straordinaria sulle parti comuni dell'edificio.
La massima della decisione in esame, consultabile integralmente grazie a link che segue, recita: "in tema di condominio negli edifici, qualora l’uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l’usuario esclusivo, ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il condominio, in forza degli obblighi ex artt. 1130, comma 1, n. 4, e 1135, comma 1, n. 4, c.c., il cui concorso va risolto, in mancanza della prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c.".
In buona sostanza in caso di infiltrazioni provenienti dal lastrico solare, al fine di ripartire correttamente le spese ad esse conseguenti, è necessario distinguere il diverso titolo di responsabilità fra quella del custode, di cui risponde il proprietario od utilizzatore esclusivo del lastrico, e quella del condominio, soggetto tenuto ad intervenire ogniqualvolta sia necessaria la manutenzione delle parti comuni.


martedì 7 giugno 2016

Parcheggi area comune illegittima assegnazione in via esclusiva.

La Corte di Cassazione ha affermato che l'assegnazione in via esclusiva e per un tempo indefinito, senza il ricorso a qualsiasi logica di turnazione, di posti macchina all'interno di un'area condominiale deve ritenersi illegittima poiché determina una limitazione dell'uso e del godimento che gli altri condomini hanno diritto di esercitare sul bene comune.
Ne consegue, pertanto, che ogni forma di assegnazione in via esclusiva è di per sé lesiva di un uso e godimento paritario del bene: uso e godimento che va apprezzato sulla scorta di un'astratta valutazione del rapporto di equilibrio che deve essere mantenuto fra tutte le possibili concorrenti fruizioni del bene stesso da parte dei partecipanti al condominio.
Laddove la scelta di assegnare i posti auto con le forme descritte sia frutto di delibera assembleare, adottata a maggioranza, essa è nulla, e non soltanto annullabile, perché arreca pregiudizio agli altrui diritti vantati dai condomini.

Cass. Civ., Sez. II, 27/05/2016, n. 11034