martedì 13 gennaio 2015

Natura vani ripostiglio ricavati fra terrapieno e muro condominiale

Il diritto di condominio sulle parti comuni dell'edificio ha il suo fondamento nel fatto che tali parti siano necessarie per l'esistenza dell'edificio stesso, ovvero che siano permanentemente destinate all'uso o al godimento comune, sicché la presunzione di comproprietà posta dall'articolo 1117 c.c., che contiene un'elencazione non tassativa ma meramente esemplificativa dei beni da considerare oggetto di comunione, può essere superata se la cosa, per obbiettive caratteristiche strutturali, serve in modo esclusivo all'uso o al godimento di una parte dell'immobile, venendo meno, in questi casi, il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria, giacché la destinazione particolare del bene prevale sull'attribuzione legale, alla stessa stregua del titolo contrario. (Deve dunque ritenersi superata la presunzione di condominialità relativamente agli spazi mancanti di areazione diretta, che risultano privi di un'originaria destinazione di servizio rispetto all'edificio condominiale, mentre sono ben utilizzabili dagli appartamenti a confine sul lato lungo degli stessi, «da cui i detti locali hanno unico accesso»; dovendosi sottolineare che il costo di realizzazione nonché le spese di manutenzione di detti locali sono rimasti accollati esclusivamente ai soci direttamente interessati al loro uso e godimento).
Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 12572 del 04/06/2014

Revisione tabelle millesimali difetto legittimazione amministratore

La domanda finalizzata a rivedere le tabelle allegate a un regolamento di natura contrattuale deve essere proposta in contraddittorio di tutti i condomini. L'amministratore di Condominio non ha legittimazione attiva in merito alla modifica delle tabelle millesimali.
L'uso della res comune da parte di ciascun condomino è sottoposto dall'art. 1102 c.c. a due fondamentali limitazioni, consistenti nel divieto di alterare la destinazione della res comune e nell'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri condomini. Orbene, la norma suddetta, intesa ad assicurare al singolo partecipante, quanto all'esercizio concreto del suo diritto, le maggiori possibilità di godimento della res comune, legittima quest'ultimo, nel rispetto dei predetti limiti, a servirsi di essa anche per fini esclusivamente propri, traendone ogni possibile utilità, non potendosi la nozione di uso paritetico intendersi in termini di assoluta identità di utilizzazione della res.
Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 22464 del 22/10/2014