La domanda finalizzata a rivedere le tabelle allegate a un regolamento di natura contrattuale deve essere proposta in contraddittorio di tutti i condomini. L'amministratore di Condominio non ha legittimazione attiva in merito alla modifica delle tabelle millesimali.
L'uso della res comune da parte di ciascun condomino è sottoposto dall'art. 1102 c.c. a due fondamentali limitazioni, consistenti nel divieto di alterare la destinazione della res comune e nell'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri condomini. Orbene, la norma suddetta, intesa ad assicurare al singolo partecipante, quanto all'esercizio concreto del suo diritto, le maggiori possibilità di godimento della res comune, legittima quest'ultimo, nel rispetto dei predetti limiti, a servirsi di essa anche per fini esclusivamente propri, traendone ogni possibile utilità, non potendosi la nozione di uso paritetico intendersi in termini di assoluta identità di utilizzazione della res.
Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 22464 del 22/10/2014
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