sabato 22 novembre 2014

Regolamento di condominio per relationem

Deve ritenersi che la previsione, nel contratto di compravendita di un’unità immobiliare di un fabbricato, dell’obbligo dell’acquirente di rispettare il regolamento di condominio che l’alienante si sia impegnato a predisporre, attraverso un mandato ad hoc, come non vale a conferire a quest’ultimo il potere di redigere un qualsiasi regolamento, così non può valere come approvazione di un regolamento allo stato inesistente, perché è solo il concreto richiamo nel singolo atto, d’acquisto ad un determinato regolamento già esistente che consente di considerare quest’ultimo come facente parte, per relationem, di tale atto. Non è pertanto sufficiente a vincolare l’acquirente il rilascio, da parte di questo, di un ampio mandato al venditore di adottare il regolamento, con l’obbligo di accettarlo e di sottomettersi ad esso.
Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 19346 del 12/09/2014


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