venerdì 26 settembre 2014

Amministratori condominiali: in Gazzetta il regolamento sulla formazione

E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (G.U. 24 settembre 2014, n. 222) di ieri il Decreto 13 agosto 2014, n. 140 recante il "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la formazione degli amministratori di condominio nonché dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali".
- Il decreto, che si compone di cinque articoli, disciplina:
- i criteri, le modalità e i contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento obbligatori per gli amministratori condominiali;
- i requisiti del formatore e del responsabile scientifico.
Il decreto, che entrerà in vigore il prossimo 9 ottobre, risponde alla necessità di:
- migliorare e perfezionare la competenza tecnica, scientifica e giuridica in materia di amministrazione condominiale e di sicurezza degli edifici;
- promuovere il più possibile l'aggiornamento delle competenze in ragione dell'evoluzione normativa, giurisprudenziale, scientifica e dell'innovazione tecnologica;
- accrescere lo studio e l'approfondimento individuale quali presupposti per un esercizio professionale di qualità.
Il corso di formazione iniziale ha una durata di almeno 72 ore. I corsi di aggiornamento hanno, invece una durata di almeno 15 ore e riguarderanno elementi in materia di amministrazione condominiale, in relazione all'evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici.
L'inizio di ciascun corso, le modalità di svolgimento, i nominativi dei formatori e dei responsabili scientifici sono comunicati al Ministero della giustizia non oltre la data di inizio del corso, tramite posta certificata, all'indirizzo di posta elettronica che verrà tempestivamente indicato sul sito del Ministero della giustizia.
Sia il corso di formazione che quello di aggiornamento può essere svolto anche in via telematica. L'esame finale, si svolge, invece, nella sede individuata dal responsabile scientifico.
Il decreto fissa, inoltre, i requisiti dei formatori e del responsabile scientifico (artt. 3 e 4 del Decreto).
I formatori (ad eccezione di coloro i quali abbiano svolto l'attività per almeno 6 anni in corsi di almeno 40 ore. Questi infatti, sono esentati dal possesso dei seguenti titoli) devono provare al responsabile scientifico il possesso di alcuni requisiti di onorabilità e professionalità (godimento dei diritti civili; assenza di condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, il patrimonio e ogni altro delitto non colposo per il quale sia prevista la reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive; non essere interdetti o inabilitati). Dovranno, inoltre, provare di aver maturato una specifica competenza in materia di amministrazione condominiale o di sicurezza degli edifici e di aver conseguito alternativamente uno dei seguenti titoli: laurea anche triennale,abilitazione alla libera professione,docenza in materie giuridiche, tecniche ed economiche presso università, istituti e scuole pubbliche o private riconosciute.
Il responsabile scientifico, cui viene chiesto di verificare i suddetti requisiti di onorabilità e professionalità, può essere un docente in materie giuridiche, tecniche o economiche, un avvocato o un magistrato, un professionista dell'area tecnica.
D.M. 13 agosto 2014, n. 140, (G.U. 24 settembre 2014, n. 222)

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