In mancanza di contatori per ogni singola unità immobiliare, la ripartizione delle spese afferenti la bolletta dell'acqua deve essere effettuata ai sensi dell’art. 1123, comma I, c.c., in base a valori millesimali delle singole proprietà. La delibera assembleare che adotta diverso criterio risulta viziata, per intrinseca irragionevolezza del criterio seguito.
Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 17557 del 01/08/2014
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